In uno dei precedenti articoli abbiamo fatto una panoramica di quelli che sono i rischi, le procedure e gli aspetti fiscali caratterizzanti la cessione di un’azienda.
Tra questi la gestione dei debiti presenti al momento della firma dell’atto è uno dei fattori che favorisce l’aumento del grado di complessità caratterizzante l’operazione di cessione.
Dopo aver analizzato la normativa di riferimento in materia di trasferimento dei debiti in sede di cessione, vedremo come gestire in modo corretto:
- i debiti sorti durante la cessione dell’azienda;
- i debiti antecedenti all’operazione di trasferimento dell’azienda;
- la gestione delle eccezioni alla normativa di riferimento.
Un approfondimento sulla normativa in materia di trasferimento debiti nella cessione di azienda
Il trasferimento dei debiti contratti durante l’esercizio dell’impresa oggetto di cessione viene disciplinato dall’articolo 2560 del Codice Civile.
“L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.
Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.”
Questo vuol dire che il soggetto acquirente disporrà dei debiti soltanto se presenti nei libri contabili obbligatori ovvero il libro giornale (articolo 2214 c.c.) e l’inventario (articolo 2560 comma 2 c.c.).
L’alienante non dovrà disporre dei debiti dell’azienda ceduta soltanto se i creditori vi acconsentono espressamente.
Questi presupposti portano alla nascita di una responsabilità solidale tra soggetto cedente e cessionario nei confronti di soggetti terzi.
A questo punto la domanda sorge spontanea: a chi spetta il pagamento dei debiti non iscritti nei libri contabili obbligatori?
La responsabilità di questi debiti spetta al soggetto acquirente soltanto in presenza di una differente previsione contrattuale, ovvero quello che in gergo tecnico viene identificato come patto di accollo.
Diversamente sul soggetto acquirente non graverà questa responsabilità ed egli sarà responsabile UNICAMENTE dei debiti presenti nelle scritture obbligatorie, compresi quelli che derivano da fatti o atti del cedente reclamati dai creditori una volta che l’operazione di cessione risulta conclusa.
In alcuni casi il contratto di cessione dell’azienda prevede una clausola liberatoria che impedisce il trasferimento dei debiti al cessionario.
Il vincolo che nasce in questo contesto riguarda unicamente le parti: anche se il cessionario continua ad essere obbligato in solido per i debiti risultati dei libri contabili obbligatori, ha la possibilità di rivalersi sul soggetto alienante per il loro pagamento.
Cessione azienda debiti pregressi: come avere una visione d’insieme completa
Per avere una panoramica completa sui debiti pregressi dell’azienda oggetto di cessione è necessario studiare e analizzare le scritture contabili, valutare in base alla normativa in vigore i criteri di ripartizione dei debiti e la possibilità eventuale di ottenere deroghe e/o agevolazioni per il pagamento.
La valutazione degli aspetti sopra elencati determina la convenienza della cessione per il compratore che può decidere anche di non proseguire.
È bene comunque ricordare che le fatture commerciali entrano in prescrizione dopo dieci anni, questo vuol dire che i creditori non potranno più far valere i propri diritti se nel corso di questo lasso di tempo non inviano solleciti formali o intraprendono particolari azioni giudiziarie.
Esistono delle deroghe all’articolo 2560 c.c. che è importante citare ed analizzare, in particolare quella relativa ai debiti tributari e quella relativa ai debiti contributivi.
Cessione di azienda debiti tributari: focus sull’articolo 14 del D.lgs. 472/1997
L’articolo 14 del D. lgs numero 472/1997 stabilisce che il cessionario è responsabile in solido con il cedente (fino a concorrenza di un importo uguale al valore dell’azienda ceduta) per quel che riguarda:
- le imposte relative all’anno in cui è avvenuta la cessione;
- le imposte relative ai due anni precedenti la cessione dell’azienda;
- la sanzioni relative agli anni precedenti la cessione.
In queste circostanze il cessionario ha diritto al rilascio del certificato fiscale obbligatorio da parte del cedente: se questo documento risulta negativo oppure se il cedente non lo emette nei 40 giorni successivi alla richiesta, il cessionario è libero da ogni responsabilità.
Cessione di azienda debiti contributivi: focus sull’articolo 2112 c.c.
Un’altra deroga importante in materia di gestione dei debiti durante la cessione di un’azienda riguarda quelli contratti dal precedente datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.
In questo caso la normativa da prendere come riferimento è l’articolo 2112 del Codice Civile.
Alla base di tutto c’è l’obiettivo di offrire ai lavoratori la massima tutela, per questo la responsabilità di tale tipologia di debiti ricade tanto sul cedente quanto sul cessionario e non vale il vincolo di iscrizione degli stessi nei libri contabili obbligatori.
Esistono però delle eccezioni nel caso di:
- mancato versamento dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dei debiti previdenziali INAIL (vale quanto stabilito dal D.P.R. numero 1124/65);
- mancato versamento dei contributi previdenziali (vale l’articolo 2560 c.c.).
Cessione azienda: chi risponde dei debiti sorti durante le operazioni di cessione
Resta un’ultima tipologia di debiti da analizzare: quelli nati a cavallo dell’operazione di cessione dell’azienda.
La prima cosa da fare è verificare, tramite apposito accertamento, che questi debiti possano essere imputati solo al cedente (o solo al cessionario o ad entrambi), sempre sulla base della loro iscrizione nei libri contabili obbligatori.
Anche i debiti contratti prima del completamento dell’operazione di cessione dell’azienda ed associati a servizi erogati dopo la vendita della stessa, devono essere valutati singolarmente per poter essere imputati correttamente al cedente o al cessionario.
Possiamo concludere riassumendo in questo modo la gestione del trasferimento dei debiti durante la cessione di un’azienda:
- cedente e cessionario sono responsabili in solido dei debiti che risultano dai libri contabili obbligatori antecedenti alla cessione;
- solo sul cessionario grava la responsabilità del pagamento dei debiti nati dopo la cessione;
- solo sul cedente grava la responsabilità dei debiti antecedenti al trasferimento della proprietà della propria azienda e che non sono presenti nei libri contabili obbligatori.
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